IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del Piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992, con il quale e' stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per terapisti della riabilitazione; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 21 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1993 e dal senato accademico in data 2 luglio 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare l'art. 2, che autorizza l'Universita' di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93 per trasformazione da scuole dirette a fini speciali; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 621 a 626, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva vengono soppressi.