IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
concernente l'approvazione del Piano di  sviluppo  delle  universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  31 gennaio 1992, concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992, con  il  quale  e'
stato   approvato   l'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma
universitario per terapisti della riabilitazione;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia in data 21  aprile  1993,  dal
consiglio  di  amministrazione  in  data  15 giugno 1993 e dal senato
accademico in data 2 luglio 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare
l'art. 2, che autorizza l'Universita' di Genova ad attivare corsi  di
diploma    universitario    per   l'anno   accademico   1992-93   per
trasformazione da scuole dirette a fini speciali;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  da  621 a 626, relativi all'ordinamento della scuola
diretta a fini speciali  per  terapisti  della  riabilitazione  della
neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva vengono soppressi.